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Normativa

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE

17/01/1997
Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 57


Il Ministro della sanità:
Adotta il seguente regolamento:


Art. 1
1. è individuata la figura professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale con il seguente profilo: il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disagio psicosociale e disabilità psichica.
2. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale:
a. collabora alla valutazione del disagio psicosociale, della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto; analizza bisogni e istanze evolutive e rivela le risorse del contesto familiare e socio-ambientale;
b. collabora all'identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psicosociale e psichiatrica nonché alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
c. attua interventi volti all'abitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di sè e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonchè, ove possibile, ad una attività lavorativa;
d. opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifeste;
e. opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità;
f. collabora alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati.
3. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
4. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale svolge la sua attività professionale in strutture e servizi sanitari pubblici o privati, in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2
1. Il diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

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