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Normativa
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del LOGOPEDISTA
14/09/1994
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n.742
Il Ministro della sanità:
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. È individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante,
svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.
2. L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provacano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.
3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il logopedista:
a. elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b. pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;
c. propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
d. svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali; verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
4. Il logopedista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2
1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3
2. Il diploma universitario di logopedista conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 4
3. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3, ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.