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Normativa
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del TECNICO AUDIOPROTESISTA
14/09/1994
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n.668
Il Ministro della sanità:
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. È individuata la figura professionale del tecnico audioprotesista con il seguente profilo: il tecnico audioprotesista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione
e correzione dei deficit uditivi.
2. Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia.
3. L'attività del tecnico audioprotesista è volta all'applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica.
4. Collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la fornitura di presidi protesici e l'addestramento al loro uso.
5. Il tecnico audioprotesista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2
1. Il diploma universitario di tecnico audioprotesista, conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art.2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.