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Normativa: varie
Atto di indirizzo e coordinamento in materie di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale
01/09/2000
Decreto Presidente del consiglio 1 settembre 2000
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, mediante atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio superiore di sanità nonché la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi;
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2000 Adozione del progetto relativo al Piano nazionale sangue e plasma;
Visto l'art. 8, comma 4 e comma 5, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto l'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerata la necessità di integrare il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, con i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale;
Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 10 novembre 1998;
Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1999;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni in data 1 giugno 2000;
Consultate le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dellart. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro della sanità
Decreta:
Art. 1.
È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 2. Approvazione dei requisiti
1.Ferma restando la competenza delle regioni e delle province autonome nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie, sono approvati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività di medicina trasfusionale, riportati nell'allegato parte integrante del presente decreto, tenuti presenti in quanto app1icabili:
i requisiti minimi organizzativi generali;
i requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale;
i requisiti minimi per i servizi di medicina di laboratorio (per la parte dell'attività delle Strutture trasfusionali che è riconducibile all'attività analitica),
i requisiti minimi per il day-hospital contenuti nel sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.
Art. 3 Definizione dei requisiti
1.Le strutture di cui all'art. 5 sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici, di cui all'art.2. Restano ferme le prescrizioni contenute nella normativa nazionale, regionale e nei regolamenti edilizi comunali.
2.Le regioni disciplinano le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi
3.La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale e ogni qualvolta le regioni ne ravvisino la necessità ai fini del buon andamento delle attivitagrave; sanitarie.
4.Le regioni determinano, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, gli standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche private in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione di cui all'art. 2.
5.I requisiti ulteriori, di cui al comma 4 del presente articolo, oltre che presupposto per l'accreditamento, costituiscono altresì il fondamento dei piani annuali preventivi, così come previsti e definiti dalla normativa vigente.
Art. 4. Modalità di applicazione
1.Le regioni entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, nell'ambito della propria autonomia, danno attuazione alle sue disposizioni.
2.Con lo stesso provvedimento le regioni dettano disposizioni circa i tempi e le modalità per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private già autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto, da prevedersi entro i termini contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.
3.I requisiti minimi di cui al presente decreto trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti Per ampliamento si intende un aumento del numero dei posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte; per trasformazione si intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate o il cambio d'uso, con o senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a ospitare nuove funzioni sanitarie;
Art. 5. Classificazione delle strutture
1. Le regioni classificano le strutture in relazione a quanto stabilito dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e integrazioni.
Art. 6. Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
1.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alle competenti commissioni parlamentari e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 settembre 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO
Il Ministro della sanità VERONESI
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 322
ALLEGATO
DEFINIZIONE
I Servizi di Medicina Trasfusionale debbono garantire le seguenti funzioni sulla base degli obiettivi della programmazione nazionale, regionale e locale:
a) attività di produzione: sono volte a garantire la costante disponibilità di sangue, emocomponenti ed emoderivati. Esse comprendono la selezione ed i controlli periodici del donatore, la raccolta, la lavorazione e validazione degli emocomponenti, la conservazione ed il trasporto, la produzione di plasma da destinare alla lavorazione degli emoderivati I livelli di tale attività e dell'organizzazione che ne consegue debbono essere definiti in base alla programmazione regionale, in forma dipartimentale
b) attività di servizio: esse comprendono l'assegnazione del sangue e la distribuzione di sangue e derivati, l'urgenza e l'emergenza, la medicina trasfusionale, eventuali ulteriori competenze nel campo della diagnosi e della cura assegnate dalla programmazione regionale ed aziendale. L'organizzazione di tali attività è direttamente correlata alla complessità della rete ospedaliera del territorio di competenza.
Ai fini di rispondere all'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione del sistema trasfusionale, l'organizzazione dipartimentale, così come definita dal decreto ministeriale del l marzo 2000, della rete trasfusionale dovrà svolgere attività di:
coordinamento delle attività trasfusionali nel territorio di competenza come definito dalla pianificazione regionale
garanzia del servizio emergenza/urgenza nelle 24 ore
omogeneizzazione e standardizzazione di tutte le procedure operative
concentrazione delle attività produttive e di qualificazione biologica delle donazioni
diffusione uniforme in tutti i presidi ospedalieri pubblici e privati del territorio di competenza delle attività di servizio
diffusione delle attività di raccolta sangue nell'ambito dei punti di raccolta definiti dalla pianificazione regionale
razionalizzazione dell'impiego delle risorse
attività di formazione del personale e di ricerca e sviluppo.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOCUMENTAZIONE RELATIVA
La Direzione Aziendale, su proposta del Responsabile della struttura trasfusionale, provvederà a formulare documenti che descrivono obiettivi ed attività delle strutture trasfusionali, in conseguenza della duplice attività espletata dai SIMT ed indicata in definizione.
Deve essere presente un documento che, in funzione del livello su cui è collocata la struttura trasfusionale nell'ambito dipartimentale, espliciti
i servizi offerti dalla struttura stessa
i servizi forniti dalla struttura appoggiandosi ad altre strutture (trasfusionali o non)
Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa, il responsabile della struttura trasfusionale deve predisporre procedure scritte che definiscono le modalità con cui vengono attuate le attività seguenti, individuando anche i relativi responsabili:
Produzione
Criteri e modalità per la selezione, l'accettazione, i controlli periodi dei donatori e l'attività di raccolta
Programmazione ed attuazione della raccolta del sangue ed aferesi produttiva
Criteri e modalità della produzione degli emocomponenti
Criteri e modalità della qualificazione biologica e della validazione degli emocomponenti
Criteri e modalità per la conservazione e il trasporto degli emocomponenti
Criteri e modalità per assicurare la tracciabilità di ogni operazione relativa alla produzione delle unità trasfusionali
Medicina Trasfusionale
Criteri per l'assegnazione del sangue e dei suoi componenti
Definizione delle situazioni di urgenza/emergenza e modalità con cui si garantisce la risposta a tali situazioni
Definizione della consulenza trasfusionale e modalità con cui si assicura tale attività
Criteri per l'applicazione delle procedure di trasfusione autologa, con individuazione delle modalità di effettuazione
Criteri per lapplicazione delle procedure di aferesi terapeutica, con individuazione delle modalità di effettuazione
Diagnostica immunoematologica
Rapporti esterni
Modalità operative di collaborazione con:
Associazioni e Federazioni di volontariato del sangue
Altre Aziende Sanitarie per lo scambio di sangue ed emocomponenti
Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione
Industria convenzionata per il frazionamento
Distribuzione dei farmaci emoderivati:
Dovrà essere predisposto, in collaborazione con il Servizio Farmaceutico Aziendale e con il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione, un piano di approvvigionamento e distribuzione dei farmaci emoderivati prodotti nell'ambito della convenzione regionale per la produzione degli emoderivati a partire dal plasma raccolto dalle strutture trasfusionali regionali.
Su tutte queste attività devono esistere dati che documentino la verifica periodica dell'andamento (almeno semestrale); esiste una pubblicazione annuale.
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
La Direzione Aziendale, su proposta del Responsabile della Struttura trasfusionale, definisce il fabbisogno di personale
in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione
per posizione funzionale
per qualifica
in rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attività secondo criteri specificati dalla normativa.
Deve essere predisposta una documentazione che definisce le funzioni, i compiti e le responsabilità di tutte le figure professionali presenti nel servizio.
Ogni struttura trasfusionale deve dotarsi di un organigramma in cui siano definite le singole responsabilità riguardanti tutte le attività del servizio.
Deve esistere un piano di formazione-aggiornamento del personale con indicazione del Responsabile; il personale dovrà essere formato almeno su questi argomenti: attività e processi, sistema di qualità igiene, sicurezza, sistemi di comunicazione. Tale piano deve includere le modalità per l'inserimento del personale di nuova acquisizione.
Devono essere definite le competenze necessarie delle diverse attività e devono esistere procedure per la verifica della persistenza di tali competenze.
L'acclusa tabella A riporta esempi di definizione delle competenze del personale.
GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DOCUMENTAZIONE
La Direzione Aziendale, su proposta del Responsabile della struttura trasfusionale, definisce il fabbisogno della dotazione tecnologica in rapporto alla tipologia e ai volumi delle attività programmate.
Sono di seguito elencate le aree funzionali per le quali si deve definire il fabbisogno:
Area Accettazione e prelievi Donatori di Sangue
Definizione di presidi ed attrezzature idonei allesecuzione di prelievi (di sangue intero e/o di aferesi, a seconda della tipologia di produzione programmata per la struttura)
Area preparazione emocomponenti, con definizione delle attrezzature idonee alla produzione ed alla conservazione degli emocomponenti
Area di laboratorio per la qualificazione biologica delle unità trasfusionali, con definizione della dotazione di attrezzature idonee alle indagini diagnostiche eritrocitaria.
Area di conservazione, assegnazione e distribuzione, con definizione dei presidi ed attrezzature idonee per la tipizzazione di pazienti e l'assegnazione delle unità compatibili.
Area delle prestazioni di diagnosi e cura, con definizione dei presidi ed attrezzature idonee all'esecuzione delle attività di medicina trasfusionale e di diagnosi e cura, con complessità crescenti in relazione alle richieste derivanti dalla pianificazione aziendale e regionale
Per ogni area così identificata devono essere disponibili e visibili
l'inventario di tutte le attrezzature presenti e funzionanti
documentazione che tutte le attrezzature sono a norma di legge
sistema di stabilizzazione sulle linee di alimentazione delle aree
sistemi di controllo della temperatura ambientale (con particolare riguardo ai sistemi di registrazione e di allarmi remoti per tutte le attrezzature destinate alla conservazione del sangue e dei suoi componenti, in conformità alla legislazione vigente)
documentazione relativa alle procedure e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature in dotazione, con precisa individuazione dei responsabili.
Devono esistere procedure per la verifica della persistenza della validità e della sufficienza di tali dotazioni tecnologiche.
L'acclusa tabella B riporta esempi di definizione delle risorse tecnologiche minime.
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
Il concetto di qualità si è evoluto passando dal controllo di qualità del prodotto finale (che mette in evidenza ma non previene eventuali errori) al concetto di qualità totale che, attraverso strategie definite e l'implementazione di procedure operative standard, deve portare alla garanzia di qualità di tutto il processo produttivo (e che include anche il controllo di qualità).
La garanzia di qualità può quindi essere definita come l'insieme delle attività pianificate e svolte per assicurare che tutti i sistemi e gli elementi che possono influenzare la qualità dei prodotti funzionino come atteso e siano affidabili.
In particolare, l'implementazione di un sistema di qualità nelle strutture trasfusionali è un presupposto essenziale per minimizzare i rischi della trasfusione e per garantire il beneficio terapeutico ai pazienti che ricevono sangue e/o suoi prodotti.
Deve esistere una documentazione opportunamente raccolta e aggiornata periodicamente sulla base delle prescrizioni di legge, a riguardo delle necessità degli utenti e delle attività di valutazione predisposte sia dalla struttura trasfusionale sia dal Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue.
Tutte le iniziative conseguenti devono essere documentate.
Lo scopo di un sistema di qualità connesso con le attività trasfusionali è quello di assicurare una buona ed uniforme sicurezza, la documentazione di cui sopra dovrà pertanto contenere informazioni circa l'adozione, la verifica della persistenza e l'implementazione di standard specifici riguardo a:
Organizzazione
Personale
Attrezzature
Qualificazione dei fornitori
Controllo dei processi, ispezione finale e gestione
Gestione della documentazione
Incidenti, errori ed accidenti
Valutazione interna ed esterna
Valutazione dei risultati di salute
Valutazione delle modalità di utilizzo del sangue e dei suoi prodotti
Programmi di miglioramento del processo
Misure generali di sicurezza
SISTEMA INFORMATIVO
Il sistema informativo è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con gli obiettivi di:
supportare le politiche e gli obiettivi della programmazione nazionale, regionale ed aziendale in termini di produzione di sangue e derivati
fornire il ritorno informativo alle strutture organizzative, necessario per le valutazioni di loro competenza
rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovra-ordinati
garantire la sicurezza del donatore, del ricevente in relazione alla tracciabilità di ogni operazione relativa alle unità di sangue ed emocomponenti.
Sulla scorta delle richieste della pianificazione nazionale, regionale ed aziendale, la Direzione Aziendale, su proposta della Direzione della struttura trasfusionale, deve assicurare:
l'individuazione dei bisogni informativi dell'organizzazione
la struttura del sistema informativo
le modalità di raccolta
la diffusione ed utilizzo delle informazioni
la valutazione della qualità del dato
l'integrazione delle informazioni prodotte nelle attività correnti delle singole unità operative, sezioni, uffici etc.
Deve essere individuato un referente del sistema informativo responsabile delle procedure raccolta e verifica della qualità riproducibilità accuratezza completezza) e diffusione dei dati, ferme restando le responsabilità specifiche previste da norme nazionali.
I dati minimi che devono essere assicurati dal sistema informativo delle strutture trasfusionali (come dati di base o come dati risultanti da elaborazioni) riguardano:
donatori
caratteristiche del sangue donato
contenitori del sangue e dei suoi prodotti
sessioni di donazione
unità organizzative interessate
consumi di sangue e suoi prodotti nei presidi ospedalieri afferenti al dipartimento, in relazione ai casi trattati
capacità produttiva del dipartimento
flussi di scambio intra ed interdipartimentali
gestione delle scorte
sistema di emovigilanza
epidemiologia relativa allo stato di salute della popolazione dei donatori di sangue
Tabella A: Esempi di definizione delle competenze del personale
Personale medico
Ha le responsabilità della qualifica e relative competenze professionali con particolare riferimento alle seguenti attività: attività di raccolta, validazione e qualificazione biologica delle donazioni, produzione di emocomponenti e assegnazione degli stessi, laboratorio di immunoematologia (e altre attività di laboratorio se previste), medicina trasfusionale, direzione e coordinamento. Attività di diagnosi e cura dei pazienti ambulatoriali e in relazione di day-hospital.
Personale laureato non medico
Ha la responsabilità della qualifica e relative competenze professionali con particolare riferimento alle seguenti attività validazione e qualificazione biologica delle donazioni, produzione di emocomponenti, laboratorio di immunoematologia, altre attività di laboratorio se previste. Particolare rilievo assume la figura del biologo per l'attuazione dei programmi di controllo di qualità delle procedure di laboratorio.
Personale Tecnico di Laboratorio
Ha le responsabilità della qualifica e relative competenze professionali con particolare riferimento alle seguenti attività: supporto alle attività di raccolta, validazione e qualificazione biologica del sangue raccolto produzione di emocomponenti, assegnazione e distribuzione, laboratorio di immunoematologia, altre attività di laboratorio se previste. Attività di supporto amministrativo, per quanto di competenza, con particolare riferimento alla tenuta e compilazione dei registri di legge ed alla informatizzazione. Esecuzione tecnica delle procedure, gestione/manutenzione ordinaria delle apparecchiature.
Personale Infermieristico (caposala,Infermiere professionale, Assistente sanitaria)
Ha le responsabilità della qualifica e relative competenze professionali. Svolge le funzioni infermieristiche inerenti la raccolta di sangue ed emocomponenti, i l'aferesi terapeutica, le vaccinazioni necessarie ai donatori e politrasfusi (es. anti-epatite B), l'attività assistenziale in day-hospital, se previsto. Nell'ambito del day hospital si rende inoltre garante dell'igiene ambientale, dell'attivazione e gestione delle procedure di ammissione e dimissione degli utenti, della verifica periodica della qualità dell'assistenza e del grado di soddisfazione dei bisogni dell'utenza. Collabora con le Associazioni e Federazioni di volontariato per l'organizzazione di campagne di propaganda, prevenzione ed educazione alla salute nei confronti dei donatori e pazienti. Effettua le rilevazioni statistiche necessarie, ivi comprese quelle inerenti il registro nazionale sangue. Svolge altresì funzioni di carattere organizzativo e le attività amministrative legate all'informatizzazione di specifica competenza infermieristica.
Personale ausiliario/ota Ausiliario socio sanitario specializzato Operatore tecnico addetto all'assistenza
Effettua quanto previsto dal profilo dell'ausiliario socio-sanitario specializzato, con particolare attenzione all'igiene ambientale e alla gestione delle scorte di materiali.
Personale amministrativo
L'assistente amministrativo effettua tutte le attività legate alla propria figura professionale comprese: le attività amministrative conseguenti alla corretta valorizzazione delle prestazioni della struttura trasfusionale nonché ai corretti rapporti con le industrie convenzionate addette alla lavorazione degli emoderivati e quelle relative alla informatizzazione dati e alla gestione magazzino scorte materiali e reagenti
Autista
Ha le responsabilità della qualifica e relative competenze professionali con particolare riferimento alle seguenti attività raccolta mobile. Trasporto del sangue degli emocomponenti a scopo trasfusionale e del campioni biologici, sia in condizioni ordinarie che in situazioni di urgenza.
Tabella B: esempi di definizione delle risorse tecnologiche minime
Area di Accettazione e prelievi Donatori di Sangue
Poltrone da prelievo, bilance da prelievo, sfigmomanometri, apparecchio per emometria, analizzatore per analisi estemporanee protidemia, ALT, ecc.), separatori cellulari dedicati alla produzione, termosaldatrice da banco e portatile, attrezzature per rianimazione e trattamenti di emergenza.
Area di preparazione emocomponenti
Cappa sterile, bilancia equilibratrice per centrifuga da scomposizione, centrifuga refrigerata per scomposizione sacche, attrezzatura per separazione emocomponenti, termosaldatrice da banco e portatile, termosaldatrice per saldature sterili, agitatore per concentrati piastrinici, termostato, congelatore rapido, misuratore di pH.
Area di conservazione, assegnazione e distribuzione del sangue e dei suoi componenti
Centrifughe da laboratorio, bilancia analitica, microscopio, agglutinoscopio, centrifughe da laboratorio di cui almeno una refrigerata, frigoriferi e armadi frigoriferi, emoteche standard, congelatori a -20, -30 -40 e -80 °C, stufa termostatica a secco, bagno termostatico, scongelatore per plasma.
Area delle prestazioni ambulatoriali
Letti ed attrezzature per terapia trasfusionale ambulatoriale separatori cellulari dedicati alla terapia, poltrone e bilance da prelievo e salasso), attrezzature per rianimazione e trattamenti di emergenza.