02/07/2003Decreto Ministeriale 2 luglio 2003
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al D.M. 3 novembre 1999, n.509;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
VISTO il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si è provveduto alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie;
VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della citata legge n.264;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare l'articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare l'articolo 46;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189;
VISTE le disposizioni in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003-2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;
VISTA l'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264;
VISTA la nota del Ministero della Salute con la quale vengono rilevati i fabbisogni professionali dei corsi di laurea delle professioni sanitarie stimati a livello nazionale;
VISTA la nota in data 24 giugno 2003 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il proprio parere;
RITENUTO di dover determinare per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;
D E C R E T A:
Art.1
1. Limitatamente all'anno accademico 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:
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2. La ripartizione dei posti fra le università è determinata secondo le tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art.2
1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito, riferita sia agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.26 della legge n.189/2002 sia agli studenti non comunitari residenti all'estero, nei limiti dei posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 2 luglio 2003
F.to Il MINISTRO